La legge di riferimento rimane il comma 1 bis dell’art. 13 del TUIR sebbene tale bonus non assuma natura di detrazione di imposta ma continui ad essere un credito da riconoscere in busta paga, in relazione alla durata del periodo di lavoro secondo i seguenti criteri:
REDDITO ANNUO COMPLESSIVO |
BONUS SPETTANTE |
RC < 24.000,00 |
960,00 EURO |
RC > 24.000,00 ma < 26.000,00 |
960,00 x (26.000,00 – RC) _____________ 2.000,00 |
A CONDIZIONE CHE
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IRPEF LORDA – DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE = IRPEF NETTA DA VERSARE |
BONUS SPETTANTE |
Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Stabilità si precisa quanto segue ai fini della formazione del reddito complessivo
VOCE |
CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO |
QUOTA DI TFR LIQUIDATA MENSILMENTE AL LAVORATORE E TASSATA ORDINARIAMENTE di cui ai commi da 26 a 34 dell’art. 1 della Legge di Stabilità |
NO |
REDDITI DI CITTADINI EUROPEI, DOCENTI E RICERCATORI UNIVERSITARI che vengono in Italia a svolgere la loro attività e si avvalgono dell’imponibilità parziale ai fini fiscali di tale reddito (art. 3, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 238; art. 17, c. 1 decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2; art. 44, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 legge 190 del 23 dicembre 2014) |
SI |
ASSEGNO DI NATALITA’ di cui ai commi da 125 a 129 dell’art. 1 della Legge di Stabilità |
NO |
Il BONUS è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione orizzontale tramite modello F24 con codice tributo 1655.