La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con Parere n.7 del 17 dicembre 2014 ha fornito chiarimenti in merito al lavoro a chiamata e alla delega alla contrattazione collettiva.
Nello specifico ha chiarito che la contrattazione collettiva - considerata punto di mediazione delle esigenze del settore produttivo sul quale legifera - determina le reali casistiche di utilizzo del lavoro a chiamata. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali è comunque dato il potere di convocare le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori e assisterle al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con proprio decreto i casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente.
Nel caso in cui la contrattazione collettiva pattuisca che il lavoro a chiamata non sia applicabile al settore specifico, tale scelta equivale ad una non determinazione delle esigenze contrattuali, alla stregua di un silenzio del CCNL.
Esempio pratico
Si prenda il contratto collettivo spedizione e trasporti che, nella parte iniziale dello stesso, prevede l’esclusione dell’istituto del lavoro a chiamata dal settore. Tale scelta dà spazio di stipula di contratti di lavoro intermittente per le seguenti casistiche:
- Soggetti con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale ultimo caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- Attività di cui alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, tra cui, al punto 8, “personale addetto ai trasporti di persone e merci. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci, personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.
Se realmente la contrattazione collettiva avesse voluto precludere l’applicabilità anche per le causali oggettive previste da D.M. 23 ottobre 2004, avrebbe dovuto entrare nel merito ed evidenziare almeno una casistica di applicazione, escludendo, quindi, implicitamente tutte le altre.
Si pensi ad esempio al caso in cui la stessa contrattazione collettiva di cui sopra prevedesse l’applicabilità dell’istituto in analisi per il solo personale impiegatizio addetto ai servizi amministrativi della logistica o allo smistamento merci. Tale scelta, centrando in pieno la delega concessa dal legislatore, precluderebbe l’applicabilità del D.M. 23 ottobre 2004. Ne discenderebbe, quindi, che in tal caso, il contratto di lavoro a chiamata sarebbe applicabile in tali casi:
- Soggetti con più di 55 anni di età o con meno di 24 anni di età, fermo restando in tale ultimo caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età;
- Personale impiegatizio addetto ai servizi amministrativi della logistica o allo smistamento merci.
Da ricordare...
Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto di lavoro subordinato con il quale il lavoratore si mette a disposizione del datore di lavoro per svolgere prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Con questo tipo di contratto si regolamenta quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto saltuariamente e rispetto al quale vengono emesse fatture a fronte del compenso.
Più in particolare sono previste due forme:
- Lavoro a chiamata (o intermittente o job on call) con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
- Lavoro a chiamata (o intermittente o job on call) senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere vincolato alla chiamata del datore di lavoro.