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Cassazione: contributo di solidarietà calcolato sul maturato della pensione integrativa

10 settembre 2014
Il contributo di solidarietà dell'INAIL, dovuto sia dagli ex dipendenti sia dai lavoratori ancora in servizio, è calcolato sul maturato della pensione integrativa
Scritto da Barbara Randoli
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Barbara Randoli

Amante del giornalismo e laureata in economia trova in Directio la strada per unire queste due passioni.

@BarbaraRandoli

La Corte di Cassazione con ordinanza n.18666, depositata in data 4 settembre, ha stabilito che il contributo di solidarietà dell'INAIL, dovuto sia dagli ex dipendenti sia dai lavoratori ancora in servizio, è calcolato sul maturato della pensione integrativa.

E' stata pertanto accolto il ricorso dell'Inail: l'istituto era stato condannato a restituire a un pensionato le somme trattenute sulla retribuzione e si opponeva sostenendo che il contributo di solidarietà andava applicato non solo ai trattamenti pensionistici erogati agli ex dipendenti, ma anche ai trattamenti pensionistici solamente maturati.

In base a quanto stabilito dall'art.18, co.19, del DL 98/2011 il contributo di solidarietà  è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione».

Da ricordare...

Si definisce contributo di solidarietà quella quota di pensione richiesta dallo stesso ente previdenziale per finanziare la gestione del servizio in situazioni di disavanzo, dovuto ad esempio a un debito pensionistico. 

Dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

La misura del contributo è fissata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dal contributo le pensioni di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità

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