All'interrogazione 5-02955 dell'Onorevole Fragomeli riguardo la non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento della prima rata della TASI, se effettuata comunque entro il 31 luglio 2014, viste "le notevoli criticità connesse all'adempimento dell'obbligo di pagamento", il Sottosegretario all'Economia Zanetti ha risposto ritenendo applicabile a questa problematica, viste le condizioni di incertezza, l’articolo 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ( in materia di statuto dei diritti del contribuente), che recita così:
« 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina
obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. ».
Nel testo della risposta si afferma inoltre che "il Governo monitorerà anche a consuntivo l’andamento generale dei versamenti dovuti al 16 giugno
2014 in modo da verificare le eventuali problematiche ad essi connesse".
L'Onorevole Fragomeli si è ritenuto soddisfatto della risposta ottenuta, sottolineando però che con il suo atto di sindacato ispettivo "auspicasse di ottenere maggiori rassicuzrazioni circa la non applicabilità sia delle sanzioni sia degli interessi".
Per l'Onorevole Rubinato il Governo è "tenuto comunque a porre in essere un vero e proprio « ravvedimento sprint » al fine di sanare una situazione che risulta drammatica nei Comuni nei quali i cittadini sono tenuti al pagamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014".
Segnalo che .... (di Alessio Berardino)
La risposta fornita dall'autorevole esponente del Governo - certamente consapevole, in quanto tecnico, dello stato di disagio che vivono in questi giorni i contribuenti ed i loro consulenti - disegna, in modo sistematico la risposta dell'ordinamento alle situazioni in cui per errore o incertezza il contribuente che ha comunque adempiuto - ma non correttamente - si trovi
- o a voler regolarizzare l'errore
- o a voler reclamare le condizioni di incertezza interpretativa che gli facciano ritenere ingiustificate le sanzioni (sempre che poi completi il versamento dell'imposta dovuta).
Ed il quadro delle soluzioni va dal ravvedimento operoso (comunque portatore di oneri in sanzioni e interessi) all'attivazione del riconoscimento dell'incertezza interpretativa che evita in toto l'onere delle sanzioni. Purchè questa sia condivisa anche dagli organi locali preposti al controllo, senza determinare disparità di trattamento territoriale (derivante dalla molteplicità locale degli organi coinvolti).
Ma attesa la confusione del momento - certamente non generata dai contribuenti - non possiamo che rilevare che solo l'intervento normativo, che magari rilevi la sussitenza delle condizioni di non applicabilità delle sanzioni, sia la normale ed attendibile ragione per ritenere l'eventuale e temporaneo errore di calcolo non sanzionato.
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