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Tasi, rinvio parziale

20 maggio 2014
Proroga a settembre ma solo nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata, per tutti gli altri la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.
Scritto da Alessio Berardino
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Alessio Berardino

Commercialista, giornalista, aziendalista, animatore di progetti complessi di comunicazione integrata, sognatore attivo di una società etica ed efficiente.

@aberardino

Il dibattuto tema della scadenza per pagare la Tasi vede il comunicato 128 del 19/05/2014 del Ministero dell'economia che recita:

" Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno."

Ricordiamo che le scadenze ordinarie della Tasi erano definite in :

  • il 50% dell’importo dovrà essere versato in acconto (nell’F24 barrare casella “acconto”) entro il 16 giugno 2014;
  • il restante 50% dovrà essere versato a saldo (nell’F24 barrare casella “saldo”) entro il 16 dicembre 2014. 

Ora queste scadenze si differenziano, per i Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote in queste ulteriori due:

  • il 50% dell’importo dovrà essere versato in acconto (nell’F24 barrare casella “acconto”) entro settembre 2014;
  • il restante 50% dovrà essere versato a saldo (nell’F24 barrare casella “saldo”) entro il 16 dicembre 2014. 

Si ricorda che:

La TASI  è dovuta per:

  • l’abitazione principale (tranne le abitazioni classificate in categoria A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;
  • Unità immobiliari in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per l’abitazione principale sono previste le seguenti detrazioni:

  • 30 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni (non compiuti) che risiede anagraficamente e dimora abitualmente nell’immobile destinato ad abitazione principale.
  • 110 euro per gli immobili aventi rendita catastale fino a 700 euro (al netto della rivalutazione del 5%).

Si intende per abitazione principale quella nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.  Sono considerate pertinenze - nella misura di una sola unità per categoria catastale. - esclusivamente quelle classificate nelle categorie

  • C/2 (cantina o soffitta),
  • C/6 (box) e
  • C/7 (posto auto), 

Non sono soggetti al pagamento della TASI gli immobili soggetti al pagamento dell’IMU (es. seconde case, immobili locati, immobili destinati ad attività commerciali e produttive, aree fabbricabili). Non sono soggetti al pagamento della TASI i conduttori (inquilini) e gli affittuari di attività commerciali e produttive

Calcolo della TASI

La base imponibile TASI è la stessa già prevista per l’IMU e si ottiene applicando alla rendita risultante in catasto, rivalutata del 5%, il moltiplicatore 160 per i fabbricati di cat. A, C/2, C/6 e C/7.

Alla base imponibile così ottenuta si applicano le aliquote deliberate dal Comune  e si sottraggono le eventuali detrazioni: l'importo ottenuto va versato in due rate, alle scadenze sopra richiamate

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