Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un contribuente (medico odontoiatra) due avvisi di accertamento ai fini IRPEF e IRAP a seguito di rettifica del reddito di lavoro autonomo in applicazione dei parametri.
Il contribuente propone ricorso: la Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso ma la Commissione tributaria regionale ribalta il verdetto e il contribuente ricorre per Cassazione, contestando che gli standard non fossero stati applicati sull’attività prevalente ma soprattutto non in relazione al volume d’affari globale.
I giudici di legittimità con la sentenza n. 10076 del 09 maggio 2014 affermano che "in fattispecie di attività plurime esercitate senza tenere contabilità separate, i parametri di cui alla legge 549 del 1995, art. 3, comma 181, devono essere individuati esclusivamente in relazione all’attività prevalente e applicati all’intero giro d’affari, contabilmente unitario, ai sensi del Dpcm 29 gennaio 1996, art. 1, comma 2; avverso il maggior reddito così accertato, il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, incluso il ricorso a presunzioni semplici».