In data 28 febbraio 2014 è stata pubblicata la nota n°4033/2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alle modalità di trasmissione telematica delle delibere comunali di approvazione di aliquote e tariffe IUC (imposta unica comunale), nonchè dei relativi regolamenti.
La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), infatti, ha introdotto, ai commi da 639 a 704 e 731, l'Imposta Comunale Unica, la quale si compone di:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
Si legga in merito la news del 9 gennaio 2014 "La nuova imposta unica comunale (IUC): Novità introdotte dalla legge di stabilità 2014".
In seguito alle disposizioni divulgate con comuncato stampa del 28 febbraio 2014, relativo al Consiglio dei Ministri n°4 tenutosi in medesima data, i Comuni potranno aumentare l'aliquota TASI per l’anno 2014, pari all'1 per mille, fino ad un massimo dello 0,8 per mille complessivo per ciascuna tipologia di immobile (se il relativo gettito sarà destinato a finanziare detrazioni o altre misure riguardanti l'abitazione principale). Il Comune stabilisce, inoltre, le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale, nonchè il possibile pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Modalità e termini di trasmissione
Il provvedimento del Mef precisa che dal 3 marzo 2014 sul Portale del federalismo fiscale i Comuni potranno trasmettere telematicamente (unica modalità consentita) le proprie delibere di approvazione delle aliquote o tariffe ed i regolamenti in materia di IUC, accedendo all'area riservata, alla sezione "Servizi" - "Dipartimento delle finanze" - "Regolamenti e delibere tributi comunali" - "IMU/IUC". Il termine entro cui trasmettere tali documenti coincide con il termine di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 446/1997.
In base all'atto che intende inserire, l'ente sceglie il relativo campo di applicazione (nella medesima delibera o regolamento sono abbinabili più tributi), con l'obbligo però di separare - in ogni caso - l'atto di delibera di approvazione o di modifica ed il testo del regolamento.
Gli atti caricati negli anni passati per l'IMU saranno automaticamenti trasferiti sul portale.
La sezione "Altri tributi" riguarda delibere e regolamenti in merito a: TARES - TARSU - TIA, ICP-CIMP, TOSAP-COSAP, ISCOP, imposta di soggiorno o sbarco e regolamenti generali delle entrate tributarie (relativi agli anni in cui i tributi erano in vigore).
Gli atti relativi all'IMU saranno consultabili dai contribuenti sul sito del Dipartimento delle Finanze, nella sezione "Fiscalità locale", in quanto dalla data della loro pubblicazione sul sito medesimo si considerano efficaci, ai sensi dell'art. 13-bis del Dl 201/2011.
Per quanto riguarda, invece, gli atti relativi a TASI e TARI la loro pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale con finalità meramente informativa.