La legge di stabilità (legge 147/2013) ha apportato alcune modifiche alle agevolazioni fiscali previste per le opere di ristrutturazione edilizia.
Chi può usufruirne?
Possono usufruire dell'agevolazione in oggetto sui beni immobiliari i proprietari, i titolari di un diritto reale di godimento, i locatari o comodatari, i soci di cooperative, gli imprenditori individuali (per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce), società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari che producono redditi in forma associata alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
In cosa consiste l'agevolazione?
L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'Irpef lorda parte dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del TUIR:
- Interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordianaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- interventi di manutenzione straordianaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, purchè sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche e alla realizzazione di ogni strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap;
- interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
La Legge di Stabilità all'articolo 1, comma 139 ha introdotto le seguenti novità:
- la misura del 50% di detraibilità per le spese sostenute dal 26 gennaio 2012 (introdotta dal Dl 83/2012) è stata prorogata al 31 dicembre 2014;
- introduzione della misura del 40% di detraibilità per le spese sostenute dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Fanno eccezione gli inteventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 16-bis lettera i) del TUIR, ossia quelli relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzati sulle parti strutturali degli edifici, le quali sono detraibili nelle seguenti misure:
- 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
- 50% per le spese sostenute dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2015
- l’ulteriore detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (Dl 63/2013) è stata prorogata dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e ripartita in 10 quote annuali di pari importo). In merito vedi l'ultimo aggiornamento (dicembre 2013) della Guida "Bonus mobili ed elettrodomestici", redatta dall'Agenzia delle entrate.
La detrazione massima per unità immobiliare dall'imposta lorda rimane pari a 96.000 €.
Dal 1°gennaio 2016 l'agevolazione, in assenza di successive modifiche normative, torna ad avere le caratteristiche previste dall'art.16-bis del TUIR, ossia una percentuale di detrazione prevista pari al 36% ed un ammontare complessivo totale per unità immobiliare pari a 48.000 €