 Gentile utente ti informiamo che questo sito utilizza cookie di profilazione di terze parti. Se decidi di continuare la navigazione accetti l'uso dei cookie.
 Chiudi
logo
  •  Login
  • Il gruppo
  • Il progetto
  • Directio Networking

NEWS & MORE | Directio

Manovre economiche
stampa | torna alle news

Web Tax: la nuova norma introdotta dalla legge di stabilità per il 2014

13 gennaio 2014
La legge di stabilità per l'anno 2014 introduce la Web tax per cercare di attrarre alla tassazione in Italia i redditi prodotti dai gruppi esteri fornitori di servizi pubblicitari on line
Scritto da Claudio Panepinto
profile
Claudio Panepinto

Dottore commercialista e revisore legale in evoluzione e in cerca di ispirazione. La scrittura potrebbe essere la giusta directio.

La legge finanziaria del 2014 introduce nuove regole per l'acquisizione di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line.

Scopo della norma è quello di attrarre alla tassazione italiana i redditi, ivi prodotti dai fornitori di servizi di pubblicità on line esteri.

Il nuovo art. 17-bis introdotto nel Dpr 633/1972 (Decreto IVA) introdotto dall'articolo 1 comma 33 della legge 147 del 27 dicembre 2013, prevede che "i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, dovranno farlo esclusivamente da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana" e che "gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana..."

Il comma 178 della legge di stabilità 2014 prevede l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti per l’acquisto di servizi pubblicitari on line o servizi ausiliari, che dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabili con il numero identificativo del beneficiario, al fine di permettere tutti i controlli del Fisco.

Il comma 177 stabilisce che "le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32".  A questi soggetti dI fatto viene limitata la facoltà di scegliere le modalità di determinazione del reddito.

Il decreto legge 151 del 30 dicembre 2013 all'articolo 1 interviene prorogando esclusivamente l'obbligo di acquisto dei servizi di pubblicità da farnitori dotati di partita IVA italiana, al 1° luglio 2014,  mentre sono confermati tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa. 

Condividi il contenuto:
CERCA NELLA BANCA DATI
Seleziona il contenuto che vuoi cercare:
  •  Tutto
  •  News
  •  Video
  •  Scadenze
 CERCA
DOCUMENTI CORRELATI
  • Art. 17-bis del Dpr 633/72 - Acquisto di pubblicità on line
  • Art. 1 comma 33 legge 147 del 27 dicembre 2013 (stabilità 2014)
  • Art. 1 commi da 177 a 179 legge 147 del 27 dicembre 2013
  • Art. 1 Dl 151 del 2013 (Mille proroghe)
ULTIME INFO DA DIRECTIO.IT

VIDEO & MORE

  • Forum Aldo Milanese 2019

    Forum Aldo Milanese 2019

NEWS & MORE

  • Cause ostative per l'applicazione del regime forfetario con lo sguardo verso il 2020

    Le risposte dell'Agenzia delle Entrate
 Torna in cima
Directio
video & more
news & more
scadenze & more
www.directio.it
stampato il 06 dicembre 2019
logo footer
Directio S.r.l. info@directio.it - pec: solutionfactory@legalmail.it - T +39.011.5609007 - F +39.011.5660603 Corso Inghilterra 47, 10138 Torino - C.F./P.I. 09552270010 - Iscrizione CCIAA Torino R.E.A. n. 1061680 Registro Imprese Torino 09552270010 - Reg. Trib. Torino - n. 10 - 29/04/2013 Capitale sociale euro 204.100,00 interamente versati Informativa privacy - Azienda certificata ISO 9001:2015
logo iso

News
Video
NON SEI ANCORA REGISTRATO?
Registrati

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per essere sempre aggiornato su tutte le novità e le scadenze
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Leggi l'infomativa sulla privacy
Directio Logo