La legge finanziaria del 2014 introduce nuove regole per l'acquisizione di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line.
Scopo della norma è quello di attrarre alla tassazione italiana i redditi, ivi prodotti dai fornitori di servizi di pubblicità on line esteri.
Il nuovo art. 17-bis introdotto nel Dpr 633/1972 (Decreto IVA) introdotto dall'articolo 1 comma 33 della legge 147 del 27 dicembre 2013, prevede che "i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, dovranno farlo esclusivamente da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana" e che "gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana..."
Il comma 178 della legge di stabilità 2014 prevede l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti per l’acquisto di servizi pubblicitari on line o servizi ausiliari, che dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabili con il numero identificativo del beneficiario, al fine di permettere tutti i controlli del Fisco.
Il comma 177 stabilisce che "le societa' che operano nel settore della raccolta di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32". A questi soggetti dI fatto viene limitata la facoltà di scegliere le modalità di determinazione del reddito.
Il decreto legge 151 del 30 dicembre 2013 all'articolo 1 interviene prorogando esclusivamente l'obbligo di acquisto dei servizi di pubblicità da farnitori dotati di partita IVA italiana, al 1° luglio 2014, mentre sono confermati tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa.