Non è assoggettabile all'IRAP il professionista che spende molto per spostamenti, viaggi all'estero e pernottamenti in albergo. A stabilirlo è la Corte suprema di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 272013 del 04 dicembre 2013.
La Corte ricorda che per l'assoggettamento all'imposta sulle attività produttive occorre che il contribuente professionista:
- sia il responsabile dell'organizzazione dell'attività stessa e non essere inserito in strutture sotto la responsabilità di terzi
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cassazione n. 22020 del 26 settembre 2013)
Le spese a cui si fa riferimento non dimostrano l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, requisito indispensabile per l'assoggettamento al tributo IRAP.