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Rivalutazione immobili imprese: nessuna sanzione per i pagamenti imperfetti

24 ottobre 2013
Agenzia delle Entrate: nessuna sanzione per il pagamento, ulteriormente rateizzato, dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni degli immobili delle imprese
Scritto da Barbara Randoli
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Barbara Randoli

Amante del giornalismo e laureata in economia trova in Directio la strada per unire queste due passioni.

@BarbaraRandoli

L'Agenzia delle Entrate, in data 23 ottobre 2013, ha pubblicato la Risoluzione n. 70/E recante rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali: chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle imposte sostitutive.

In particolare vengono fornite inidicazioni riguardanti:

  • la misura del tasso di interesse da applicare in caso di pagamento rateale delle anzidette imposte sostitutive;
  • l’applicabilità, alle stesse, della modalità di versamento rateale.

Misura del tasso di interesse e modalità di versamento rateale

Il tasso di interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per la rivalutazione di beni immobili - delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali - è pari al 3% (art.15, comma 22, del Decreto Legge n.185/2008).

Per tutti i contribuenti che avessero erroneamente applicato il tasso d’interesse legale vigente nell’anno del versamento (pari all'1% dal 1° gennaio 2014, all'1,5% dal 1° gennaio 2011 e al 2% dal 1° gennaio 2012) non verranno applicate le sanzioni. L’Agenzia, infatti, applicando il principio del legittimo affidamento, riconosce la buona fede dei contribuenti.

Versamento rateale-  ll primo periodo del comma 22 dell’art.15 del Decreto Legge n. 185/2008, prevede che le imposte sostitutive in argomento devono essere versate, a scelta del contribuente “in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi”.

Per le imprese che avessero versato la quota annuale dell’imposta sostitutiva a rate, facendo erroneamente riferimento all’art. 20 del Decreto Legge  n. 241/1997 - secondo il  quale le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo con la maggiorazione degli interessi al 4% annuo - non è comunque prevista alcuna sanzione.

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DOCUMENTI CORRELATI
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241, art.20
  • DL 29 novembre 2008, n.185 art.15
  • Risoluzione n.70/E del 23 ottobre 2013
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