La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23734 del 21 ottobre 2013 afferma il principio secondo cui il corrispettivo per il contratto di locazione con patto di futura vendita va imputato nell'anno della stipula; pertanto, nel caso in cui questo non avvenga, l'Amministrazione finanziaria può contestare l'elusione e emettere avviso di accertamento per riprendere a tassazione le imposte non versate.
Nella sentenza si legge infatti che "ai fini della determinazione del principio di competenza in tema di contabilizzazione dei ricavi, viene individuato, quale momento rilevante per i contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, quello della vendita con riserva di proprietà che è appunto collegato all'atto della stipluazione dell'atto per gli immobili".
Tanto più che le parti avrebbero quantificato il corrispettivo della vendita con riferimento al valore del bene al momento della locazione e non a quello in cui la proprietà sarebbe transitata in capo al conduttore.
Conseguentemente sia nel caso di vendita con riserva della proprietà, sia nel caso di locazione con patto di futura vendita, il differimento del trasferimento della proprietà non rileva ai fini IVA e l'operazione ai fini dell'individuazione del momento della contabiliazzazione, deve essere trattata come una ordinaria cessione di beni, soggetta a IVA per l'intero corrispettivo al momento in cui viene effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972.
La ratio della norma starebbe nel voler evitare che i contribuenti, mediante la locazione di un bene immobile con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti, intendano rilevare l'eventuale plusvalenza solo al termine del contratto di locazione.