E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2012 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dedicato alla definizione del "Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito".
In altre parole, dopo la pubblicazione del Redditest, ecco finalmente lo strumento normativo che individua gli elementi su cui il redditometro verrà applicato in tema di accertamenti sulle persone fisiche.
Contiene, infatti, gli elementi indicativi di capacità contributiva, intesa quale spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento.
I beni e servizi che rientrano in tale valutazione sono indicati nella tabella A.
Il metodo è esplicitato dal comma 3 del primo articolo del decreto che ricorda che Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui e' suddiviso il territorio nazionale.
A chi vengono imputate le spese rilevate dall'anagrafe tributaria? (art 2)
Le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.
Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attivita' di impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.
Come verrà applicato il redditometro? (art. 3)
L'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
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dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
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della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza
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dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;
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della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;
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della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
Con he riferimento temporale verranno applicate tali regole?
Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.